DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1952, n. 1979

Type DPR
Publication 1952-11-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e ad interim per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e dagli altri Ministri concertanti.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - ZOLI - PELLA - vANONI - ALDISIO - CAMPILLI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 52. - PALLA

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 1

Norme integrative e di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani. Art. 1. L'elenco dei territori montani, di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dovra' essere compilato per la prima volta nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Gli aggiornamenti dell'elenco suddetto saranno fatti annualmente entro il 31 marzo, a partire dal 1954. Il provvedimento che dispone l'inclusione nell'elenco dei territori montani e' notificato al Comune ed ai Comuni interessati entro quindici giorni dalla data della sua emanazione.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 2

Art. 2. L'inclusione nell'elenco dei territori montani dei Comuni censuari di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge e' di regola richiesta dai Comuni interessati. La domanda dovra' essere inoltrata alla Commissione censuaria centrale per il tramite dell'Ispettoralo ripartimentale delle foreste competente per giurisdizione, il quale corredera' la domanda stessa di una relazione da cui risultino dettagliatamente le caratteristiche economico-agrarie del territorio comunale al quale la domanda medesima si riferisce, nonche' l'eventuale esistenza dei requisiti preferenziali di cui all'ultima parte del citato comma.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 3

Art. 3. Ai mutui previsti dall'[art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art2), sotto applicabili le norme regolatrici del credito fondiario e di miglioramento agrario, nonche' quelle che disciplinano il finanziamento delle opere di bonifica integrale, in quanto non contrastino con la legge anzidetta e col presente regolamento.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 4

Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge, sono considerati: coltivatori diretti - coloro che coltivano i fondi personalmente insieme a membri della propria famiglia e che, di norma, non impiegano mano d'opera salariata; medi proprietari - coloro che posseggono fondi della superficie non superiore ai 200 ettari con un reddito dominicale imponibile complessivo, determinato a norma del [regio decreto 4 aprile 1939, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;589), convertito nella [legge 29 giugno 1939, n. 976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;976), e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del [regio decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1947-05-12;356), non superiore a L. 36.000; piccoli proprietari - coloro che posseggono fondi della superficie fino a 60 ettari, con un reddito dominicale imponibile complessivo determinato a norma del [regio decreto 4 aprile 1939, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;589), convertito nella [legge 29 giugno 1939, n. 976](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;976), e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del [regio decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1947-05-12;356), non superiore a lire 12.000; medi allevatori - coloro che posseggono non piu' di 15 capi grossi di bestiame ovvero noti piu' di 90 capi minuti (esclusi gli animali da cortile); piccoli allevatori - coloro che posseggono fino a 5 capi grossi di bestiame, ovvero fino a 30 capi minuti. Nel caso che l'allevatore possegga insieme capi di bestiame grossi e minuti, gli anzidetti limiti sono determinati considerando equivalente ad un capo grosso sei capi minuti: artigiani - sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate con le procedure previste dal [decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-12-17;1586), anche se organizzate in forma cooperativa. I mutui possono concedersi anche alte associazioni, nonche' a consorzi costituiti tra elementi delle delle categorie.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 5

Art. 5. Per ottenere le anticipazioni di cui all'art. 2, primo comma, della legge, gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che intendano impegnarsi a concedere i mutui ivi previsti, devono presentare domanda alla Direzione generale per la economia montana e per le foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il mese di marzo di ciascun anno. Per il 1952 le domande devono essere presentate entro il termine indicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nella domanda dovranno essere indicati dettagliatamente gli interventi gia' attuati dell'istituto in favore delle zone montane. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, provvedera' alla attribuzione delle anticipazioni, regolandone la ripartizione con riguardo alle esigenze economiche delle diverse zone montane ed alla attivita' svolta dai singoli istituti nel settore del credito agrario di miglioramento.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 6

Art. 6. I rapporti tra l'Amministrazione statale e gli istituti di credito agrario, relativi alla concessione delle anticipazioni, saranno disciplinate con apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 7

Art. 7. Chi voglia ottenere i mutui per gli scopi indicati dall'art. 2 della legge, deve inoltrare all'ispettorato ripartimentale delle foreste una domanda dalla quale risulti: a) il nome, la paternita' e il domicilio del richiedente e se trattasi di imprenditori associati, la denominazione e la natura dell'associazione, con l'indicazione del titolo che conferisce la legale rappresentanza al firmatario della domanda; b) il titolo in base al quale il richiedente conduce la azienda o possiede l'immobile, con riferimento agli atti che lo comprovino; c) la localita' nella quale trovasi l'azienda, e nel caso di azienda agricola, anche la denominazione, l'estensione, i confini e le principali colture arboree ed erbacee, nonche' l'estensione ed il reddito di tutti i terreni di proprieta' o in godimento del richiedente; d) le garanzie offerte; e) il nome e la paternita' dei garanti; f) lo scopo per cui si richiede il mutuo; g) il termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare ed a compiere le opere e ad effettuare gli acquisti progettati; h) l'istituto di credito al quale desidera sia trasmessa la sua domanda, debitamente istruita. Nella domanda devono essere indicati, il numero, la specie, il prezzo unitario e le altre caratteristiche essenziali delle cose da acquistare con la somma chiesta in mutuo; la specie, la misura e il costo delle opere da eseguire. Quando il mutuo sia richiesto per l'esecuzione di opere, la domanda deve essere corredata dal relativo progetto o piano tecnico, col computo analitico della spesa prevista. E' in facolta' degli Ispettorati chiedere in ogni caso gli altri documenti che essi ritenessero necessari per la istruzione della domanda.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 8

Art. 8. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, riconosciuta la convenienza delle opere e degli acquisti progettati, anche in relazione ai fini di interesse generale, ed accertato che il richiedente non abbia ottenuto dallo Stato per il medesimo scopo contributi in capitale o concorsi nel pagamento di interessi, trasmette all'istituto indicato dal richiedente la domanda debitamente istruita, con gli allegati e con il nulla osta alla concessione del mutuo nella misura ritenuta ammissibile, altrimenti noti da' corso alla domanda, informandone il richiedente. Gli istituti, nell'esame delle domande ed ai fini dell'apprezzamento delle garanzie, terranno presente anche la maggiore capacita' produttiva conseguibile dal fondo o dalla azienda artigiana a seguito dei miglioramenti da effettuare col ricavato del mutuo. Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione dei mutui previsti dalla legge, partecipa, con voto deliberativo, un funzionario designato dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. Qualora la concessione del mutuo non debba essere deliberata da un organo collegiale dell'istituto, ma da un dirigente o altro funzionario, questi prima di decidere, sentira' l'ispettore ripartimentale delle foreste. Nei casi di difformita' di pareri decide l'organo collegiale, nella composizione prevista dal primo comma del presente articolo. Dell'accettazione o del rigetto cella domanda gli istituti debbono dare comunicazione al richiedente, all'Ispettorato competente e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 9

Art. 9. Le anticipazioni di cui all'[art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art2), saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi, vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale a favore dei singoli istituti di credito agrario interessati. Entro i limiti di ogni anticipazione, i prelevamenti da parte degli istituti saranno effettuati, in correlazione a ciascun mutuo, secondo importi corrispondenti alle singole somministrazioni da erogare a favore del mutuatario. I prelevamenti saranno disposti in seguito ad apposite richieste degli istituti, vistate dai competenti ispettori ripartimentali delle foreste. Per i mutui concernenti opere o lavori, la prima delle somministrazioni al mutuatario, fino al 40% della somma mutuata, dovra' essere effettuata non appena perfezionato il contratto di mutuo; la seconda, il cui importo non potra' superare il 25% della somma mutuata, avra' luogo in base a stati di avanzamento dei lavori accertati veri dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste. La somministrazione del rimanente 35% a saldo avra' luogo in base alle risultanze del collaudo delle opere sempreche' il beneficiario dimostri di aver investito nelle opere finanziate la quota di un quinto del loro costo non coperta dal mutuo. Il collaudo sara' eseguito dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste. Per i mutui concernenti semplici forniture, la somministrazione verra' effettuata dietro presentazione delle fatture relative alle forniture stesse debitamente quietanze, ovvero contestualmente all'acquisto; in tal caso l'istituto procedera' alla somministrazione della somma mutuata direttamente al fornitore. Nel caso in cui la spesa risultante dal collaudo, ovvero l'importo effettivo della fornitura, sia inferiore alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del mutuo, il mutuo stesso verra' proporzionalmente ridotto, onde riportarlo ad ammontare non superiore ai quattro quinti della spesa accertata.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 10

Art. 10. I singoli mutui entreranno in ammortamento col 1 dicembre dell'esercizio finanziario dello Stato successivo a quello in cui e' avvenuta la somministrazione dell'ultima quota di mutuo, ovvero dell'unica erogazione, nel caso di mutuo a somministrazione non frazionata. L'ammortamento dei mutui avra' luogo in trenta quote annuali posticipate, costanti, ciascuna pari al 4% del capitale mutuato, comprensiva di rata capitale e di rata interessi. Oltre al pagamento delle dette quote di ammortamento, nessun altro onere potra' essere fatto gravare sul mutuatario ad eccezione delle spese di contratto, ivi comprese quelle preliminari e complementari. Per il periodo di preammortamento il mutuatario e' tenuto a corrispondere all'istituto mutuante l'interesse semplice posticipato in ragione dell'1,20% annuo sulla somma man mano riscossa.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 11

Art. 11. Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovra' restituire all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati, al saggio dell'1,20%. Qualora il mutuatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo durante il periodo di ammortamento, dovra' rimborsare il residuo debito capitale risultante a suo carico alla data del riscatto.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 12

Art. 12. Le opere per le quali e' stato richiesto il mutuo devono essere ultimate entro un anno dalla somministrazione della prima quota del mutuo. Il concessionario del mutuo che non abbia compiuto le opere nel termine previsto, eventualmente prorogato su conforme parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, decade dal beneficio della rateizzazione trentennale di cui al primo comma dell'art. 2 della legge, ed e' considerato in mora per l'importo non ancora restituito. La maggiore misura degli interessi legali dovuti su tale importo rispetto a quella fissata dalla legge sara' restituita allo Stato con la modalita' di cui al successivo art. 13.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 13

Art. 13. Le quote di capitale comprese nelle annualita' di ammortamento dovute dai mutuatari in base ai piani di ammortamento dei singoli mutui dovranno essere versate a cura degli istituti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, tramite le Tesorerie provinciali o la Tesoreria centrale, anche se i beneficiari non abbiano proceduto ai relativi pagamenti alle scadenze stabilite. Il versamento avra' luogo il 31 dicembre di ogni anno per le annualita' maturate nel corso dell'anno e per quelle relative alle estinzioni anticipate di cui al precedente art. 11. In caso di inadempimento dell'obbligazione da parte del mutuatario, si procede a norma dell'art. 15.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 14

Art. 14. Per le operazioni di cui all'[art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 901](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;901~art2), verra' tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilita' con le quali gli istituiti stessi metteranno in evidenza l'ammontare: a) dei versamenti sul conto corrente vincolato di cui al precedente art. 9; b) dei prelevamenti dal detto conto vincolato, nonche' dalle somministrazioni corrisposte ai beneficiari dei mutui; c) degli interessi dovuti dai beneficiari durante il periodo di preammortamento; d) delle annualita' di ammortamento dovute dai beneficiari; e) delle quote annue di capitale da restituire allo Stato; f) delle estinzioni anticipate; g) dei versamenti in Tesoreria; h) delle morosita'. Entro il 28 febbraio di ogni anno gli istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei conti inerenti alla gestione, corredati dei prospetti riepilogativi distinti per provincia, con la dimostrazione dei versamenti effettuati in Tesoreria.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 15

Art. 15. La liquidazione a favore degli istituti mutuanti, conseguente alla operativita' della garanzia sussidiaria concessa dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge, sino all'ammontare complessivo del 70% della perdita accertata, e' disposta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, a richiesta degli istituti mutuanti. A tale richiesta dovra' essere allegata la documentazione dimostrativa dell'avvenuto esperimento delle vigenti procedure di riscossione coattiva e delle risultanze negative delle procedure stesse. La perdita accertata, di cui al precedente comma, e' costituita dalle somme rimaste scoperte per capitale in base al piano di ammortamento e per gli interessi relativi alle quote scadute.

Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991-art. 16

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