DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, col quale venne attribuita la personalita' giuridica alla "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza";
Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente, allegato al suddetto decreto del Capo provvisorio dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti i pareri favorevoli dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il vigente statuto per la "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza", approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 325 dei 26 ottobre 1946, e' sostituito da quello annesso al presente decreto, vistato dai Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio. Detto Ente assume la nuova denominazione di: "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria".
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 48. - PALLA
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 1
Statuto della Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria Art. 1. La Cassa sovvenzioni, costituita fra gli impiegati delle categorie di concetto, d'ordine e subalterno degli Uffici amministrativi centrali dei Ministeri delle finanze, del tesoro o del bilancio - ivi compreso il personale dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato - nonche' fra il personale delle predette categorie degli Uffici amministrativi delle Intendenze di finanza, e gia' eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello State 26 ottobre 1946, n. 325, assume la denominazione di "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria". La Cassa ha sede in Roma presso il palazzo del Ministero delle finanze.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 2
Art. 2. Per acquistare la qualita' di socio, gli impiegati di cui al precedente articolo devono farne domanda al presidente della Cassa, dichiarando espressamente di aver preso conoscenza dello statuto sociale. I soci fondatori dell'Ente conservano tale qualifica - con gli oneri ed i diritti relativi - anche dopo il loro passaggio a ruoli diversi da quelli di cui al precedente articolo.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 3
Art. 3. Le entrate della Cassa sono costituite: a) dalla quota di iscrizione dei soci stabilita in L. 100 e dalle quote mensili stabilite in L. 60 per gli impiegati dei ruoli di gruppo A e B; L. 50 per gli impiegati di gruppo C; L. 40 per gli impiegati subalterni. b) dagli interessi del patrimonio investito per la migliore utilizzazione dei fondi della Cassa; c) dalle oblazioni volontarie, lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali; d) da eventuali contributi dei Ministeri interessati. La misura della quota di iscrizione e di quelle mensili potra' essere modificata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 4
Art. 4. La qualita' di socio si perde: a) per domanda dell'interessato o per morosita' nel pagamento delle quote sociali relative ad un anno; b) per cessazione del rapporto d'impiego, qualunque ne sia la causa; c) per passaggio ad altra Amministrazione statale. Il socio che perde tale qualifica per i motivi indicati nella lettera a), puo' essere riammesso - a sua domanda - a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sotto l'osservanza delle norme e con le condizioni previste dal presente statuto per le nuove iscrizioni. In ogni caso il socio che perde tale qualifica non ha diritto al rimborso delle quote mensili versate ne' al computo del periodo di interruzione di qualifica di socio.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 5
Art. 5. La Cassa ha per scopo: 1) corrispondere una sovvenzione agli iscritti che cessano definitivamente dal servizio per qualsiasi causa e sempre quando non abbiano diritto ad ottenere la indennita' di buona uscita che, ai termini delle disposizioni in vigore, l'Opera di previdenza e' tenuta a corrispondere a favore dei personali civili e militari dello Stato: 2) corrispondere una sovvenzione ad integrazione della indennita' di buona uscita prevista dal [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-26;619), per gli iscritti all'Opera di previdenza predetta che abbiano maturato il diritto alla normale pensione vitalizia. In caso di decesso dell'iscritto, le sovvenzioni sono corrisposte ai superstiti secondo quanto e' previsto dai successivi articoli 14 e 15: 3) concedere prestiti ai soci che abbiano maturato il diritto alla sovvenzione di cui al n. 1) La misura delle sovvenzioni e' stabilita, nel mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, dal Consiglio di amministrazione, tenuti presenti la situazione patrimoniale della Cassa, gli anni di iscrizione dell'impiegato alla Cassa stessa, nonche' l'eventuale diritto a pensione vitalizia. Il Consiglio di amministrazione stabilira' anno per anno la somma massima che potra' essere erogata durante l'anno per i prestiti di cui al n. 3).
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 6
Art. 6. Per provvedere alle finalita' di cui al presente statuto le entrate annuali della Cassa sono ripartite come segue: 1) l'85% e' destinato ad alimentare il fondo per le sovvenzioni di cui al precedente articolo; 2) il 10% viene accantonato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per costituire un fondo di riserva per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale. Il fondo di riserva non potra' superare la somma di L. 1.000.000; 3) per sostenere le spese di gestione della Cassa, nonche' quelle casuali, il Consiglio di amministrazione puo' utilizzare le somme non eccedenti il rimanente 5%. Ove tale percentuale non sia totalmente utilizzata, la rimanenza sara' portata in aumento del fondo di cui al n. 1).
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 7
Art. 7. La Cassa e' amministrata da un Consiglio nominato con decreto dei Ministri per le finanze e per il bilancio e ad interim per il tesoro, costituito come appresso: dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze: presidente; da un funzionario di grado non inferiore al sesto del Ministero del tesoro: vice presidente. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente; da undici consiglieri di cui: uno di gruppo A (del ruolo centrale del personale amministrativo delle finanze; uno di gruppo A (del ruolo centrale amministrativo del Ministero del tesoro o del bilancio); uno di gruppo A (del ruolo del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato); due di gruppo A (del ruolo del personale amministrativo delle Intendenze di finanza); uno di gruppo C (del ruolo del personale d'ordine del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza); uno di gruppo C (del ruolo del personale d'ordine del Ministero del tesoro o del bilancio), uno di gruppo C (del personale d'ordine della Ragioneria generale dello Stato); un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza): un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero del tesoro o del bilancio), dal dirigente dell'Ispettorato generale per il lotto e lotterie. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del Collegio dei revisori composto di tre funzionari scelti: uno tra il personale del ruolo centrale amministrativo del Ministero delle finanze; uno tra il personale del ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato; uno tra il personale del ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza. I membri del Consiglio. compresi i revisori ed all'infuori del presidente, durano in carica due anni. Essi possono essere riconfermati. La segreteria del Consiglio e formata da un funzionario amministrativo dei ruoli centrali delle Finanze, con funzioni di segretario: un funzionario del ruolo del Ministero del bilancio o tesoro, con incarico di contabile ed un impiegato della carriera d'ordine di uno dei Ministeri predetti, con mansioni di cassiere.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 8
Art. 8. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre almeno la presenza di sette componenti di esso, compreso chi presiede. Le deliberazioni relative alle spese di cui all'art. 6 (n. 3) del presente statuto debbono essere approvate da almeno otto dei componenti del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del presidente o del vice presidente, le adunanze del Consiglio sono presiedute dal consigliere piu' elevato in grado. In caso di parita' di grado si terra' conto dell'anzianita' di carica. Nel caso di uguale parita' di grado e di carica si terra' conto dell'eta' del consigliere. Qualora si verifichi parita' di voti prevale quello di chi presiede.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, se necessario, ogni bimestre. Il Consiglio di amministrazione deve essere altresi' convocato qualora almeno venti soci od il Collegio dei revisori ne presentino richiesta scritta al presidente. Esso e' chiamato: 1) ad assicurarsi della regolarita' delle entrate della Cassa; 2) a deliberare sulla liquidazione delle sovvenzioni di cui all'art. 5; 3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie ed all'introito di sovvenzioni, di contributi e di proventi eventuali; 4) ad autorizzare le spese di cui al n. 3) dell'art. 6; 5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento della Cassa e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; 6) ad approvare i bilanci preventivi e consuntivi.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 10
Art. 10. I revisori esplicano i loro compiti ai sensi degli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 11
Art. 11. Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 12
Art. 12. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Egli, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice presidente. In caso di urgenza il presidente, o, in sua assenza, il vice presidente, puo' subito disporre il pagamento di un acconto sulla somma da corrispondersi come sovvenzione, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 13
Art. 13. L'iscritto o i suoi superstiti acquistano il diritto alla sovvenzione solo quando siano stati compiuti almeno cinque anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo che l'iscritto sia morto o divenuto permanentemente e totalmente inabile al servizio per causa del servizio stesso. Nel computo degli anni di servizio si tiene conto anche di quelli anteriori alla nomina in ruolo, ma utili agli effetti di pensione. L'anno iniziato si intende compiuto. Per i relativi accertamenti provvede il Consiglio di amministrazione.
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 14
Art. 14. ((In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dell'iscritto, il diritto alla sovvenzione prevista nella misura di cui al successivo art. 15 sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza: 1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota della sovvenzione pari al quoziente ottenuto dividendo la sovvenzione complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purche' nelle predette condizioni di eta' o di stato; 2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 3) ai figli maggiorenni non coniugati, gia' conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali; 5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente, la sovvenzione e' divisa fra essi in parti uguali; 6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purche' non coniugati, in parti uguali; 7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volonta' o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali)).
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione-art. 14-bis
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