LEGGE 29 ottobre 1952, n. 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti, ed il Protocollo contenente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accord
Accord sur l'etablissement d'une Union europeenne de paiements Parte di provvedimento in formato grafico
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