DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2261
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Borracci Flora di Michele, Pastore Anna ed Antonio fu Alessandro rispettivamente per le quote di L. 4.159,98, L. 2.116,27 e L. 791,01 in termini di reddito dominicale per i terreni ricadenti nel comune di San Fele (provincia di Potenza);
Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Borracci Flora di Michele, Pastore Anna ed Antonio fu Alessandro rispettivamente per le quote di L. 4.159,98, L. 2.116,27 e L. 791,01 in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Fele (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 95.55.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 75. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Borracci Flora di Michele, Pastore Anna ed Antonio fu Alessandro, rispettivamente per il 58,86%, 29,95% e 11,19% in termini di reddito dominicale, in comune di San Fele (provincia di Potenza), trasferiti in proprieta' dell'Ente per in sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico
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