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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2266

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67 Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Cafiero Raffaele fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Cafiero Raffaele fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 24.51.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministri proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 121. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Cafiero Raffaele fu Giovanni, in comune di Montemilone (provincia di Potenza), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria = a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico