DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 2357
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;
In virtu' della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;
Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per la difesa; Decreta:
Art. 1
Il Governo della Repubblica italiana quale Autorita' incaricata dell'Amministrazione del Territorio della Somalia secondo l'Accordo di tutela concluso a Ginevra il 27 gennaio 1950 e reso esecutivo con legge 4 novembre 1951, n. 1301, e' rappresentata nel territorio stesso dall'Amministrazione, nominato in conformita' all'art. 4 della legge predetta.
Art. 2
Il Governo italiano cura le relazioni internazionali concernenti la Somalia. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero provvedono alla protezione dei cittadini del Territorio. L'exequatur ai consoli stranieri in Somalia e' concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 3
L'Amministratore esercita i poteri previsti dall'Accordo di tutela e dalle leggi che vi danno attuazione. Egli cura, le relazioni con il Consiglio consultivo delle Nazioni Unite per la Somalia.
Art. 4
Il potere legislativo nel territorio e' esercitato dallo Amministratore conformemente agli articoli 4 e 5 della Dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di tutela. I provvedimenti legislativi sono deliberati e promulgati dall'Amministratore nella forma di ordinanza. Nella stessa forma l'Amministratore provvede, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di tutela, per l'applicazione di leggi italiane in Somalia. Salvo il disposto dell'articolo seguente, le ordinanze che possano avere attinenza con obblighi internazionali non sono promulgate se non dopo l'approvazione del Ministero degli affari esteri. Pertanto, le ordinanze, sono comunicate al Ministro per gli affari esteri. Se entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione il Ministro per gli affari esteri non ha fatto conoscere che l'ordinanza e' soggetta alla sua approvazione l'Amministratore puo' promulgarla. Tuttavia le ordinanze dichiarate urgenti dall'Amministratore possono essere promulgate prima della scadenza del termine predetto.
Art. 5
L'Amministratore, in circostanze eccezionali, puo' deliberare e promulgare le ordinanze previste dall'art. 5 della Dichiarazione di principi costituzionali annessa all'Accordo di tutela, alle condizioni ivi prescritte, dandone immediatamente comunicazione al Ministro per gli affari esteri.
Art. 6
L'Amministratore, mediante propri decreti, emana i regolamenti, compresi quelli per l'esecuzione delle leggi italiane da applicarsi in Somalia.
Art. 7
Le ordinanze e i decreti previsti dagli articoli precedenti entrano in vigore nel 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione italiana della Somalia, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 8
Le leggi e i regolamenti che fossero emanati in Italia per il Territorio della Somalia o contenenti disposizioni che vi debbano avere vigore sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione italiana della Somalia. Il termine per la loro entrata in vigore decorre dal giorno della pubblicazione.
Art. 9
L'Amministratore e' il Capo dell'Amministrazione. Egli e' coadiuvato da un Segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri. Il Segretario generale dipende direttamente dall'Amministratore e lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento.
Art. 10
L'Amministratore ha il comando delle forze armate del Territorio, alla cui organizzazione provvede con propri decreti previamente approvati dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa. Alle sue immediate dipendenze ha un Comandante militare nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa.
Art. 11
L'Amministratore puo' concedere grazia e commutare le pene.
Art. 12
L'Amministratore istituira', con proprio decreto, un Comitato amministrativo da lui presieduto e composto dal Segretario generale e da 6 a 8 membri da lui scelti tra i capi degli Uffici e Servizi centrali dell'Amministrazione della Somalia.
Art. 13
Il Comitato amministrativo e organo consultivo dell'Amministratore. Il Comitato da' parere: sui piani organici di sviluppo politico, economico e sociale della Somalia; sui regolamenti; sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; su ogni altra materia per la quale il suo parere sia obbligatorio per legge. In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore e del Segretario generale il Comitato amministrativo provvede all'ordinaria amministrazione e adotta i provvedimenti di urgenza.
Art. 14
L'Ordinamento giudiziario della Somalia previsto dall'art. 7 della Dichiarazione annessa all'Accordo di tutela, sara' istituito con ordinanza dell'Amministratore in armonia con i principi stabiliti in detto articolo. Tale Ordinamento dovra' prevedere: 1) l'istituzione di una Corte di giustizia allo scopo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e di regolare i conflitti di competenza e di decidere tutte le questioni di giurisdizione; 2) l'attribuzione alla predetta Corte della cognizione anche dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione che abbiano per oggetto interessi legittimi di individui e di enti; 3) l'attribuzione alla Corte stessa, in Sezione speciale, della cognizione dei giudizi in conto, di responsabilita', di pensione e degli altri giudizi in materie analoghe; 4) l'istituzione degli organi necessari per assicurare l'indipendenza dei giudici e per vigilare sul funzionamento della giustizia.
Art. 15
Il Presidente della Corte di giustizia e' nominato fra i magistrati italiani di Corte di cassazione o di Corte di appello con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia.
EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 34. - PALLA
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