DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 2358

Type DPR
Publication 1952-12-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtu' della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro; Decreta:

CAPO I Anno finanziario

Art. 1

L'anno finanziario dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

CAPO II Bilancio di previsione Formazione - Aggiunte e variazioni

Art. 2

L'Amministratore entro il 31 maggio di ogni anno prepara il bilancio di previsione, lo sottopone all'esame del Consiglio territoriale, che deve esprimere il proprio parere entro il 1 luglio, e lo approva con ordinanza entro il mese di novembre successivo. Qualora per pareggiare le spese con le entrate proprie del Territorio occorra un intervento finanziario da parte dello Stato italiano, il progetto di bilancio viene trasmesso entro il 15 luglio al Ministero degli affari esteri; per l'esame e le relative proposte, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa. La natura, l'ammontare e le modalita' degli interventi statali italiani sono stabiliti dalle leggi di assegnazione. Qualora tali interventi si abbiano in misura inferiore a quella richiesta, l'Amministratore dovra' apportare al progetto di bilancio le variazioni necessarie per assicurarne il pareggio. Il bilancio di previsione, come pure tutti gli altri documenti ed atti amministrativi comunque pertinenti alla sua gestione, sono compilati nella moneta legale del Territorio.

Art. 3

Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite in titoli secondo che siano ordinarie o straordinarie: in categorie, secondo che siano effettive o riguardino movimento di capitale o rappresentino partite di contabilita' speciali, in capitoli. I capitoli delle spese sono raggruppati in rubriche, secondo la natura dei servizi: ciascuna rubrica comprende anche le spese per il personale addetto ai servizi medesimi.

Art. 4

Le variazioni di bilancio sono disposte con decreti dell'Amministratore per il trasporto di fondi da capitolo a capitolo nell'ambito del bilancio gia' approvato ovvero per operazioni relative a partite di contabilita' speciale; con ordinanze, per le variazioni in aumento delle entrate e delle spese. Le variazioni concernenti le entrate possono essere disposte soltanto sulla base delle effettive somme riscosse. In ogni caso di trasporto di fondi o di variazioni in genere, deve essere sentito, preventivamente, il Comitato amministrativo. Tuttavia, lo storno di fondi a favore di capitoli concernenti spese di personale, sia per gli assegni fissi sia per le indennita' accessorie, non puo' aver luogo se non siano stati preventivamente modificati, con appositi provvedimenti, gli organici o contingenti del personale stesso, e le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico.

Art. 5

Ogni provvedimento che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

CAPO III Controlli e vigilanza Ragioneria e servizi di ispezione

Art. 6

La verifica della legalita' ed il controllo di merito sulla gestione patrimoniale e su quella di bilancio e' esercitata da una Ragioneria costituita presso la Amministrazione. La Ragioneria provvede, in particolare, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate, al controllo delle spese, alla verifica delle contabilita' e della gestione delle casse e dei magazzini, ed esercita ogni altra funzione ispettiva e di riscontro che possa esserle conferita dall'Amministratore. Provvede, altresi', alla tenuta delle scritture patrimoniali ed a quelle finanziarie delle entrate e delle spese. La Ragioneria e' retta da un funzionario nominato dall'Amministratore.

Art. 7

Qualora il capo della Ragioneria non ritenga di apporre il proprio visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne riferisce con relazione motivata all'Amministratore, il quale, se giudica che l'atto debba avere corso, lo conferma con ordine scritto. L'ordine non puo' essere dato, quando si tratta di spese: 1) che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio; 2) che sia da attribuire ad un capitolo diverso da quello indicato; 3) che sia riferibile alla competenza dell'esercizio, anziche' a quella dei residui o viceversa; 4) che riguardi anticipazioni a favore di funzionari delegati in eccedenza ai limiti regolamentari.

Art. 8

Il controllo di legittimita' preventivo e successivo e quello, sugli atti in genere dell'Amministrazione sono esercitati da un magistrato, che assume la qualifica di Magistrato ai conti, e fa parte del Comitato amministrativo previsto dall'art. 13 del decreto Presidenziale 9 dicembre 1952, n. 2357. Oltre le attribuzioni sopradette, il Magistrato ai conti presiede la Sezione speciale della Corte di giustizia della Somalia.

Art. 9

I Ministeri degli affari esteri e del tesoro, previe opportune intese, hanno facolta' di disporre verifiche ed ispezioni sulla gestione finanziaria o patrimoniale del Territorio.

CAPO IV Conto consuntivo Responsabilita' dei pubblici funzionari

Art. 10

Al termine dell'anno finanziario la Ragioneria provvede alla compilazione del conto consuntivo della gestione e lo trasmette, entro il 30 aprile seguente, con i relativi atti, accompagnati da una relazione, all'Amministratore, che lo approva con propria ordinanza, sentito il parere del Comitato amministrativo e della Sezione speciale della Corte di giustizia. Il consuntivo approvato viene comunicato, per i compiti di alta vigilanza, al Ministero degli affari esteri, che provvede quindi a trasmetterlo al Ministero del tesoro.

Art. 11

Il conto consuntivo e' diviso in due parti, l'una riguardante la gestione del bilancio, col conto dei residui attivi e passivi, che si tramandano all'esercizio successivo; l'altra, la situazione generale del patrimonio per ogni categoria di attivita' e passivita'.

Art. 12

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal consuntivo sono accantonati in un fondo di riserva per essere destinati, con ordinanza dell'Amministratore, attraverso il bilancio, alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, accertato col consuntivo dell'esercizio successivo, ovvero, ove non occorra a tale scopo, a spese di carattere straordinario di pubblica utilita'.

Art. 13

I funzionari di qualunque ordine e grado debbono rispondere dei danni che derivino all'Amministrazione per loro colpa o negligenza e per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. I provvedimenti, con i quali viene dichiarata la responsabilita' di funzionari, sono adottati dall'Amministratore, sentito il parere del Comitato amministrativo. A carico dei responsabili puo' essere posto tutto o parte del danno accertato e del valore perduto. Tali provvedimenti sono impugnabili presso la Corte di giustizia.

CAPO V Contratti e servizi in economia

Art. 14

I contratti dai quali derivi una entrata od una spesa devono essere preceduti, a prudente scelta dell'Amministrazione, da pubblici incanti o da licitazioni private, tranne che, limitatamente a particolari casi da motivarsi con appositi decreti, l'Amministrazione stessa non ritenga preferibile far ricorso a trattative private.

Art. 15

Deve essere sentito il parere del Comitato amministrativo, qualora l'importo previsto superi i 200.000 somali, se si tratti di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti, e i 100.000 somali, se dopo privata licitazione. Se il contratto viene concluso a trattativa privata e superi i 50.000 somali, sullo schema di contratto deve essere sentito il Comitato amministrativo. Per i servizi da effettuarsi in economie, da disciplinarsi con speciali regolamenti, deve parimenti essere sentito lo stesso Comitato, ove l'importo superi i 25.000 somali.

Art. 16

Le spese che l'Amministrazione della Somalia effettua in Italia, per forniture, servizi od altro, a mezzo di organi dello Stato italiano, possono essere autorizzate, sentito il parere del Comitato amministrativo, anche in deroga alle disposizioni che precedono, ma con l'osservanza delle norme vigenti in Italia.

Art. 17

I contratti devono avere termini e durata certa. Non si possono stipulare interessi, ad eccezione di quelli di mora previsti da capitolati generali o speciali, ne' provvigioni a favore di fornitori, ne' prevedere acconti su contratti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita. Si puo', per altro, prevedere l'anticipazione di parte del prezzo, quando tale modalita' rientri nelle condizioni di fornitura da parte di stabilimenti commerciali ed industriali, che, pero', devono in tal caso fornire adeguate garanzie.

Art. 18

Le controversie relative all'applicazione di penalita' stabilite nei contratti e le questioni concernenti atti di transazione diretti a prevenire ed a troncare contestazioni giudiziarie, sono definite dall'Amministratore. Ove il loro ammontare superi i 3000 somali, deve essere sentito il Comitato amministrativo.

CAPO VI Entrate e servizi relativi - Agenti dell'Amministrazione

Art. 19

Le entrate dell'Amministrazione della Somalia sono costituite da tutti i redditi e crediti di qualsiasi natura, che l'Amministrazione ha il diritto di riscuotere in virtu' di ordinanze, decreti, regolamenti o altro titolo. Tutte le entrate dell'Amministrazione debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sono in esso previste, rimane impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a riscuotere e fermo il dovere, da parte dei competenti uffici e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Art. 20

Gli organi incaricati del servizio di tesoreria debbono trasmettere mensilmente all'Amministrazione il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti della riscossione, nei periodi stabiliti dai regolamenti, devono comunicare ai servizi da cui dipendono i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.

Art. 21

null

Art. 22

Gli agenti dell'Amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che hanno comunque maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materia, rispondono personalmente delle gestioni ad essi affidate, sono soggetti alla vigilanza dei capi servizio competenti ed hanno obbligo, ad ogni effetto, della resa dei conti.

CAPO VII Spese - Modalita' di gestione Pagamenti fuori del Territorio

Art. 23

La gestione delle spese inscritte in bilancio e' affidata all'Amministratore, che la svolge entro i limiti degli stanziamenti previsti per ogni esercizio secondo le norme di cui al presente ordinamento.

Art. 24

Non possono essere assunti impegni che determinino oneri ed obblighi per lo Stato italiano in eccedenza agli interventi finanziari accordati, ovvero autorizzare spese, ripartibili in piu' esercizi finanziari, che prevedano obblighi da soddisfare oltre il termine di scadenza dell'Amministrazione italiana della Somalia.

Art. 25

Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese, ed in genere tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, devono essere comunicati, debitamente documentati, alla Ragioneria ed al Magistrato ai conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 26

L'Amministratore puo' delegare le facolta' di assumere impegni a funzionari dipendenti nei limiti e con le modalita' che saranno stabilite con regolamento.

Art. 27

Alla chiusura dell'esercizio sono determinate con decreto, che viene trasmesso al Magistrato ai conti per la registrazione, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto ed a quelli precedenti.

Art. 28

La liquidazione delle spese e' fatta dagli uffici amministrativi competenti, in base a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori dell'Amministrazione, compilati nelle forme stabilite dagli ordinamenti generali e dalle disposizioni speciali per i vari servizi. Nei casi di provvista di materiale mobile, dovra' essere assicurata la assunzione in carico.

Art. 29

I titoli di pagamento delle spese debitamente liquidate sono emessi dalla Ragioneria, firmati dall'Amministratore o da funzionari da lui delegati, riscontrati dal capo della Ragioneria o da chi ne fa le veci e vistati dal Magistrato ai conti. La firma per quietanza, o altre forme di dichiarazione di ricevuta disciplinate da disposizioni speciali, estinguono il debito dell'Amministrazione.

Art. 30

Si possono emettere mandati di anticipazione: a) per spese da farsi in economia; b) per spese aventi carattere di motivata urgenza; c) per spese da eseguirsi fuori del capoluogo del Territorio alle quali non sia possibile provvedere con mandati diretti; d) per competenze dovute al personale militare od assimilato; per le paglie agli operai o per competenze speciali a nativi del Territorio; e) per spese regolate da speciali ordinamenti. Le anticipazioni non possono superare la somma di 60.000 somali, fatta eccezione per quelle previste alle lettere d) ed e), che possono essere d'importo superiore. L'erogazione delle somme anticipate, la compilazione, presentazione e riscontro dei rendiconti, nonche' il versamento o passaggio delle rimanenze, sono disciplinati da norme regolamentari.

Art. 31

Il pagamento delle spese di importo e scadenze determinati, puo' essere effettuato con ruoli di spese fisse. Questi vengono compilati dalla Ragioneria sulla base di provvedimenti e comunicazioni degli uffici amministrativi riconosciuti regolari, e contengono le condizioni a cui va subordinato il pagamento.

Art. 32

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia e modificazioni di vincoli, relativi a somme dovute dalla Amministrazione debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, e debbono essere notificati nelle forme legali all'Amministratore. I pignoramenti, i sequestri, le opposizioni ed ogni altro atto in genere avente efficacia impeditiva debbono essere notificati nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Gli atti considerati nei comma precedenti debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende colpire, cedere o delegare. Nessun impedimento puo' essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Art. 33

Qualora gli atti di sequestro, pignoramento o cessione riguardino somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori affidati ad imprese, l'Amministrazione e' in facolta' di rifiutarne in tutto ed in parte l'esecuzione sui pagamenti da farsi durante il compimento della prestazione.

Art. 34

I pagamenti fuori del territorio possono eseguirsi: a) di regola, mediante trasferimento di valuta, da effettuarsi sulle disponibilita' proprie dell'Amministrazione della Somalia secondo le disposizioni in materia; b) per quelle da effettuarsi in Italia, mediante prelevamenti su depositi in lire, da costituire presso un istituto di credito.

CAPO VIII Servizio di cassa - Contabilita' speciali - Depositi

Art. 35

Al servizio di cassa dell'Amministrazione della Somalia si provvede per mezzo dell'istituto di credito all'uopo incaricato in base ad apposita convenzione da stipularsi tra le parti, su conforme parere espresso di concerto dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro. La durata della convenzione non puo' oltrepassare il termine di scadenza del mandato fiduciario dell'Italia sul Territorio della Somalia. Nell'interesse del servizio e nei casi previsti dal regolamento, puo' essere autorizzato presso lo stesso istituto e con l'osservanza delle norme contenute nella convenzione, l'istituzione di apposite contabilita' speciali.

Art. 36

Il servizio di cassa di cui all'art. 35 comprende anche le operazioni relative alla gestione dei depositi costituiti a richiesta dell'Amministrazione o di enti sottoposti alla sua vigilanza ovvero da essa finanziati.

Art. 37

Puo' essere autorizzata la costituzione di un fondo scorta presso reparti e servizi militari, per provvedere sia alle momentanee deficienze del servizio di cassa, sia a speciali esigenze previste da apposita ordinanza. La misura del fondo scorta e' stabilita annualmente in sede di bilancio. La sua gestione deve essere chiusa ad ogni esercizio finanziario.

CAPO IX Operazioni di tesoreria

Art. 38

Le operazioni di tesoreria rese necessarie da bisogni temporanei della cassa sono autorizzate con provvedimento dell'Amministratore, sentito il Comitato amministrativo, ove non siano gia' previste da disposizioni e regolamenti speciali ovvero da convenzioni stipulate con istituti o con enti pubblici o privati.

CAPO X Resa dei conti giudiziali

Art. 39

Gli agenti, che hanno gestione di denaro e di materia, rendono per ciascun anno i propri conti giudiziali nei quali riassumono anche quelli degli agenti secondari, ove siano previsti dai relativi ordinamenti. Sono esclusi dalla resa del conto giudiziale i funzionari civili e militari per le spese erogate sui fondi ricevuti in anticipazione e coloro che hanno in consegna materiale mobile, comprese le raccolte scientifiche ed artistiche, per solo debito di uso o di vigilanza.

Art. 40

L'Amministratore provvede d'ufficio alla compilazione del conto, quando questo non sia stato presentato entro il termine di tre mesi successivi ala chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Si avra' come riconosciuto il conto, se l'agente o i suoi aventi causa non abbiano risposto, nel termine prefisso, all'invito di sottoscriverlo.

Art. 41

I conti giudiziali riveduti dalla Ragioneria e muniti del visto di regolarita', vengono trasmessi al Magistrato ai conti di cui all'art. 8 per il discarico, o, in mancanza, per il giudizio davanti alla Sezione speciale della Corte di giustizia. Con la stessa procedura si provvede per i conti di cui all'art. 22.

Art. 42

L'obbligo della resa del conto giudiziale spetta anche all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

CAPO XI Beni patrimoniali

Art. 43

L'Amministratore dispone la formazione e l'aggiornamento degli inventari dei beni tanto pubblici che patrimoniali di pertinenza della Somalia, e provvede alla loro amministrazione. L'alienazione dei beni patrimoniali, quando non sia regolata da ordinamenti speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con decreto dell'Amministratore.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 35. - PALLA

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