DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 2359
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli art. 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;
In virtu' della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;
Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il bilancio ad interim per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il personale dello Stato puo' essere impiegato, a richiesta del Ministero degli affari esteri, per i servizi dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia. Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli. Tutto l'altro personale dello Stato e' collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro. Il Magistrato ai conti e' nominato con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per gli affari esteri su designazione del Presidente della Corte dei conti. Il capo della Ragioneria e' scelto fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 2
Gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al personale civile di cui al precedente articolo restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Per il personale militare sara' provveduto, d'intesa fra i Ministeri degli esteri, difesa e tesoro, con decreto interministeriale. L'indennita' di carovita e' stabilita nell'aliquota del 100% e l'assegno di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e' corrisposto nella misura prevista per la sede di Roma. Le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia sono corrisposte a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia nella stessa misura e con l'osservanza delle stesse norme di applicazione.
Art. 3
Nei confronti del personale civile e militare in servizio in Somalia l'Amministratore esercita i poteri disciplinari spettanti rispettivamente ai direttori generali ed ai comandanti territoriali di Corpo d'armata, o cariche equiparate.
Art. 4
Al personale spetta un congedo ordinario triennale di 180 giorni oltre 20 giorni di viaggio. Il periodo trascorso in congedo ordinario si calcola come servizio. Il congedo ordinario puo' essere dilazionato temporaneamente per esigenze di servizio, come puo' essere disposto d'ufficio, trascorso il triennio.
Art. 5
L'Amministratore puo' concedere, per comprovati gravi motivi privati o di salute, congedi ordinari anticipati frazionati e, in aggiunta al congedo ordinario, congedi straordinari che non possono eccedere la durata di quindici giorni per ogni anno di servizio.
Art. 6
Ai graduati e militari di truppa la licenza triennale e' concessa in misura di giorni 120.
Art. 7
I congedi all'Amministratore sono accordati dal Ministro per gli affari esteri ed hanno la durata di due mesi per anno oltre i giorni di viaggio.
Art. 8
L'indennita' per il servizio in Somalia e le altre indennita' speciali del Territorio, fanno carico al bilancio dell'Amministrazione della Somalia. Esse sono stabilite con decreti dell'Amministratore, preventivamente approvati dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.
Art. 9
Il trattamento economico dell'Amministratore e del Segretario generale e' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo i criteri indicati nella legge 4 gennaio 1951, n. 13, adeguandolo rispettivamente a quello degli Ambasciatori e dei Ministri plenipotenziari. L'Amministratore e il Segretario generale conservano tale trattamento anche durante il periodo di licenza o di assenza dalla Somalia per ragioni di servizio.
Art. 10
L'indennita' per il servizio in Somalia di cui al precedente articolo 8 spetta dal giorno dello sbarco in Somalia e cessa dal giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio o dal giorno di scadenza del periodo di congedo.
Art. 11
Il personale destinato in Somalia o che ne rimpatria, ha diritto, a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, per se' e per le persone di famiglia: a) al rimborso delle spese di viaggio: in ferrovia, in autocorriera, per mare o per via aerea, compreso il vitto in questi ultimi casi; b) al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del bagaglio personale e delle masserizie per un quantitativo massimo di tre quintali a persona e comunque non eccedente nel complesso i 20 quintali; c) al trattamento di missione per se' e ai compensi per le persone di famiglia per il solo periodo di tempo per il viaggio via terra, in territorio nazionale. Per quanto si riferisce alle classi nelle quali il personale ha diritto di viaggiare, via terra, si applicano le norme vigenti in Italia. Per i viaggi in piroscafo, il personale di qualsiasi grado dei gruppi A e B ed il personale di grado non inferiore al 10° del gruppo C hanno diritto alla la classe. Il rimanente personale di gruppo C o equiparato e i sottufficiali hanno diritto alla seconda classe o a quella turistica. Il personale di categoria inferiore ha diritto alla terza classe speciale. Per i viaggi via aerea, il rimborso delle spese sara' effettuato fino a concorrenza di quelle spettanti per i viaggi in piroscafo. Per il rimborso delle spese e la corresponsione delle indennita' di cui ai precedenti commi valgono le modalita' e le condizioni previste dalle norme vigenti in Italia. Per le famiglie del personale della Marina militare imbarcato su navi dislocate in Somalia, che si trasferiscano a una residenza precaria in Italia, si applicano le disposizioni del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni, senza la limitazione prevista al terzo comma dell'art. 1 del citato regio decreto.
Art. 12
Il personale che si reca in congedo ordinario ha diritto per se' e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Somalia al posto di sbarco in Italia e viceversa, con l'osservanza di quanto disposto dal 2°, 3° e 4° comma del precedente articolo. Qualora venga consentito il frazionamento del periodo di congedo a norma dell'art. 5, le spese di viaggio saranno rimborsate una sola volta per ciascuno dei periodi di tempo fissati per i congedi ordinari; del pari in tali casi saranno calcolati una sola volta i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo di congedo. Durante il congedo ordinario il personale fruisce del trattamento economico fondamentale e dell'indennita' per il servizio in Somalia, di cui all'art. 8, e conserva tali indennita' ancorche' prima che abbia ultimato il congedo riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Nei casi in cui, per esigenze di servizio riconosciute dall'Amministratore, l'impiegato non possa fruire in tutto o in parte del congedo ordinario relativo ad un triennio e' ammesso il cumulo di tale congedo con quello maturato nel triennio successivo. Tale cumulo deve essere limitato a non oltre due trienni consecutivi.
Art. 13
Durante il congedo straordinario di cui all'art. 5, se concesso per motivi di salute, il personale conserva anche l'indennita' per il servizio in Somalia come durante il congedo ordinario.
Art. 14
Nei casi di aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio prestato in Somalia, oltre al trattamento fissato dalle norme in Italia, il personale ha diritto anche all'indennita' per il servizio in Somalia di cui all'art. 8, ridotta nella stessa misura prevista per lo stipendio.
Art. 15
Sono a carico dell'Amministrazione della Somalia le spese di mantenimento e di cura del personale durante il ricovero in stabilimenti sanitari, per ferite, lesioni, traumi o malattie determinate o aggravate da cause di servizio, da intenso lavoro o dal clima. Sono considerate dipendenti da cause di servizio le malattie tipicamente tropicali.
Art. 16
Il personale inviato in Italia per prosecuzione di cura di cui al precedente articolo, durante il ricovero sara' considerato in congedo straordinario nella misura massima di giorni 90.
Art. 17
Il personale incaricato di speciali missioni in Somalia ha diritto al rimborso delle spese e delle indennita' di viaggio a termine dei precedenti articoli ed al trattamento di missione in misura doppia rispetto a quella stabilita, per i pari grado in Italia. Tale trattamento e' ridotto ai tre quarti dopo 90 giorni e alla meta' dopo 180 giorni di missione. Per le missioni dalla Somalia in Italia, che devono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri, il trattamento previsto per le missioni in Italia puo' essere corrisposto per un periodo non superiore ai quindici giorni.
Art. 18
Gli assegni, corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia a tutto il personale, sono sottoposti alle ritenute che a qualunque titolo sono effettuate in Italia. I proventi relativi, esclusi quelli per ritenute a favore del Tesoro o altri Enti per pensioni o altro titolo espressamente contemplato, vanno devoluti a beneficio del bilancio della Somalia. Sugli assegni corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia non possono essere applicate ritenute in misura superiore a quelle stabilite in Italia.
Art. 19
Il servizio prestato in Somalia comporta i benefici previsti dalle norme di cui all'art. 68 testo unico della legge sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dell'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e degli artt. 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.
Art. 20
I Magistrati italiani destinati a prestare servizio in Somalia con funzioni proprie dell'Ordine giudicante ed inquirente non potranno, senza il loro consenso, essere rimpatriati prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni.
Art. 21
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sara' fatto fronte, salvo per quanto riguarda gli assegni di cui al 1° comma dell'art. 2, con i fondi stanziati in bilancio per le spese dell'Amministrazione della Somalia.
Art. 22
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1953. Il disposto di cui all'art. 19 ha effetto dal 1 aprile 1950. Il trattamento economico spettante al personale statale per il servizio prestato in Somalia fino al 31 dicembre 1952 sara' stabilito in misura non eccedente quella prevista dal presente decreto dall'Amministratore con suo decreto preventivamente autorizzato dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.
EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 36. - PALLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.