LEGGE 20 dicembre 1952, n. 2384
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre 1952, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori, con le seguenti modificazioni: All'art. 1, comma primo, dopo la parole: "esclusi la produzione e il commercio del vino genuino", sono aggiunte le parole: "e dei succhi non fermentati di agrumi". All'art. 5, il comma secondo e' sostituito dal seguente: "Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi". All'art. 6, comma terzo, sono soppresse le parole: "dagli agrumi".
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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