LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2386

Type Legge
Publication 1952-12-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali dei Corpi stessi. Nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

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