DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1952, n. 2387

Type DPR
Publication 1952-12-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che dette norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169, e 10 luglio 1952, n. 771, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1952;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta:

Art. 1

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1953. A non oltre la stessa data sono prorogate le norme temporanee per la prima applicazione della nuova, tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 n novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 (art. 3); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 (art. 1); 1 novembre 1951, n. 1125 (art. 5); 31 marzo 1952, n. 169 (articoli 1 e 2) e 10 luglio 1952, n. 771 (articoli 1, 2 e 3).

Art. 2

I prodotti siderurgici, compresi nelle voci della tariffa, dei dazi doganali dal n. 879 al n. 896 incluso, continueranno ad essere ammessi ai dazi applicabili prima dell'entrata in vigore del decreto Presidenziale 10 luglio 1952, n. 771, entro i limiti di un contingente complessivo di 110.000 tonnellate per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1953.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1953.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 70. - PALLA

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