LEGGE 19 dicembre 1952, n. 2390
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, riconosciuto con regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, assume la denominazione di Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.). Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.