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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1952, n. 2392

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1949, n. 213;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

E' prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213.(1)((2))

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registra

to alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1952 Atti del

Governo, registro n. 67, foglio n. 71. - PALLA