LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2520

Type Legge
Publication 1952-12-11
Ultimo aggiornamento 1953-01-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Ad integrazione di quanto è stabilito nell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge stessa; mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonchè mutui fino alla concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55. Per i detti mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - ZOLI - VANONI - PELLA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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