LEGGE 1 dicembre 1952, n. 2527
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La lettera a) del primo comma dell'art. 6 della legge 6 giugno 1939, n. 1048, è sostituita dalla seguente: "(a) il Prefetto della provincia di Teramo in seguito a richiesta del comune di Teramo dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formulato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa". "Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni".
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