DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2566
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Spada Fabrizio fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza) e Spinazzola (provincia di Bari);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Spada Fabrizio fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza), della superficie di ettari 37.84.97, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 13.95.08, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.
Art. 4
Il Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 23.89.89.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi rinuniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1952 Atti del Governo registro n. 64 foglio n. 123 - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco del terreni intestati alla ditta Spada Fabrizio fu Francesco, in comune di Montemilone (provincia di Potenza), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Spada Fabrizio fu Francesco, in comune di Montemilone (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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