DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2571
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari);
Considerato che il sunnominato, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), per una superficie di ettari 22.34.39, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.
Art. 2
Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad Iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 22.34.39.
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte del conti, addi' 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 128. - PALLA
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, in comune di Canosa (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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