DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 2592
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I provvedimenti amministrativi concernenti l'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale, spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi degli articoli 5, n. 4, e 13 dello Statuto speciale, sono adottati dalla Giunta regionale sentito il Ministero del tesoro che si pronunzia entro il termine di un mese dalla ricezione dell'atto. Sono considerati di interesse nazionale, ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale, i provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essi attribuiti dalle leggi vigenti. Resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la (disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.
Art. 2
I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito, nonche' i provvedimenti previsti dal primo, terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, sono adottati dai competenti organi dello Stato sentita la Giunta regionale ove non ricorrano motivi di particolare urgenza.
Art. 3
La nomina dei due membri del Consiglio di amministrazione delle casse di risparmio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, e' devoluta al Presidente della Giunta regionale sentito il Ministero del tesoro.
Art. 4
Il benestare previsto dall'art. 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, e' concesso dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 5
Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 16. - PALLA