DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2751
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2386, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951 n. 333;
Considerato che la sunnominata non e' stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
Proposta del Ministero Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
Sono approvati i piani particolareggiato di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie complessiva, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 70.43.80, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 71.15.69.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 83. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico
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