DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2774
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Clemente Benedetto fu Pietro per i terreni ricadenti nel comane di Roma (provincia di Roma);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito
il Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Clemente Benedetto fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma,), per una superficie di tavole 720.14 pari ad ettari 72.01.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.((1))
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.((1))
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.((1))
Art. 4
L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.((1))
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla
Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952
Atti del Governo,
registro n. 66, foglio n. 81. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Clemente Benedetto fu Pietro, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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