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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2775

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione Compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma) Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2438, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di tavole 1899.24 pari ad ettari 189.92.40 corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 193.34.38.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 82. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico