DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2818

Type DPR
Publication 1952-11-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della "Fondi Rustici" Societa' anonima Agricola Industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Societa' ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1952, n. 1725, con il quale, in accoglimento dell'istanza all'uopo presentata, e' gia' stato concesso alla Ditta esproprianda il beneficio di poter conservare una parte dei terreni oggetto di.

espropriazione immediata e costituenti il terzo residuo, nella misura massima di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Silla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della "Fondi Rustici" Societa' anonima Agricola Industriale italiana, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 571.81.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 63. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta "Fondi rustici" Societa' anonima Agricola Industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprieta' dell'Ente per id colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico

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