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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2852

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77; comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fani-Ciotti Laura e Tommaso fu Fabio, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo) Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2415, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla, Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l' agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fani-Ciotti Laura e Tommaso fu Fabio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 155.21.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 84. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Fani Ciotti Laura e Tommaso fu Fabio, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio dei Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico