DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2863
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societa' immobiliare "San Gabriele", con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2499, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dalla Societa' interessata, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti della Societa' immobiliare "San Gabriele", con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia, (provincia di Viterbo) per una superficie, secondo il vecchio catasto vigente di ettari 74.90.40, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse ad ettari 83.62.56.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo e specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 149. - PALLA.
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla Societa' immobiliare "San Gabriele", in comune di Tarquilia, (provincia di Viterbo), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 21 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico