DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2887
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e dei territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone in Giunta, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2533 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone in Giunta, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto risente, di tavole 1517,07 pari ad ettari 151.70.70, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrali menzionata nelle premesse, ad ettari 160.71.36.
Art. 2
I terreni Indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 146. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone, in Giunta, in comune di Roma, trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico
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