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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2902

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Augusto fu Pietro Secondo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo).

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'Art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950 n. 841. dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non e' stato ammesso terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Peruzzi Augusto fu Pietro Secondo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 25,07.13 specificamente descritti nell'elenco n. 1, allegato presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 160. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Peruzzi Augusto fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico