LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e' ratificato con la modificazione di cui al seguente art. 2.
Art. 2
Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.
Art. 3
La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sara' fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi gia' stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000) e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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