LEGGE 27 dicembre 1952, n. 2992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, e' ratificato.
EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - SCELBA - ZOLI - VANONI PELLA - PACCIARDI - SEGNI - ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO - CAMPILLI - RUBINACCI - LA MALFA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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