LEGGE 27 dicembre 1952, n. 2992

Type Legge
Publication 1952-12-27
Ultimo aggiornamento 1953-01-13
State In force
Source Normattiva
articles Not indexed
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, e' ratificato.

EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - SCELBA - ZOLI - VANONI PELLA - PACCIARDI - SEGNI - ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO - CAMPILLI - RUBINACCI - LA MALFA - CAPPA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)