LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3098

Type Legge
Publication 1952-12-18
Ultimo aggiornamento 1953-01-31
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 976, è sostituito dal seguente: "Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 23° alla data stabilita dal bando di concorso; 2) debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare, debbano ancora ultimare la ferma di leva; 3) risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità; 4) abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero, se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero della pubblica istruzione equipollente ad uno dei titoli predetti; 5) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica, La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)