DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3219
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Tuffanelli Guelfo di Giuseppe per i terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero deli agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato altresi' che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Tuffanelli Guelfo di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 49.83.95, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui ai precedente articolo, per complessivi ettari 35.76.72, sono espropriati e trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.
Art. 4
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito ai presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 14.07.23.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionati nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti dei visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 102. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Tuffanelli Guelfo fu Giuseppe, (piano 343/1) in comune di Copparo (provincia di Ferrara), trasferiti in proprieta' all'Ente per la coloizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Tuffanelli Guelfo fu Giuseppe, (piano 343/1), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), costituenti il Terzo Residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, (art. 8 della legge 21 ottobre 1951, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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