DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3254
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950; n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 68;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Macri' Francesco Paolo fu Giuseppe Raffaele, e per esso gli eredi, per i terreni ricadenti nei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (provincia di Reggio Calabria);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Macri' Francesco Paolo fu Giuseppe Raffaele e per esso gli eredi, relativo ai terreni ricadenti nei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (provincia di Reggio Calabria), specificamente descritti nell'elenco n. 1, allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila-Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito ai presente decreto e costituenti il terzo residuo.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 162. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Macri' Francesco Paolo fu Giuseppe-Raffaele e per esso gli eredi, in comune di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (articolo 6336) (provincia di Reggio Calabria), trasferiti in proprieta' dell'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per l'applicazione della legge "STRALCIO", con sede in Cosenza, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 68. Parte di provvedimento in formato grafico
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