DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3297
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti della Societa' Anonima Agricola Industriale per la produzione italiana di cellulosa, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 811;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della Societa' Anonima Agricola Industriale per la produzione italiana di cellulosa, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 23.24.54, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 15.52.34, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.
Art. 4
Il Conservatore dei registri immobiliari,- competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo,- di complessivi ettari 7.72.20.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 104.- - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni Intestati alla ditta Societa' Anonima Agricola Industriale per la produzione italiana di cellulosa, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidente 7 febbraio 1951, n 67. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Societa' Anonima Agricola Industriale per la produzione della cellulosa, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -Sezione speciale per la riforma fondiaria - art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Parte di provvedimento in formato grafico
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