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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3310

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 1 ottobre 1950, n. 841 Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti i Visocchi Marghera ed Elena fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di supropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Visocchi Margherita ed Elena fa Achille, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), della superficie di ettari 350.46.94, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 242.23.51, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 108.23.43.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 11. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Visocchi Margherita ed Elena fu Achille rispettivamente per il 54,09% e per il 45,91% in termini di reddito dominicale in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 Ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni Intestati alla ditta Visocchi Margherita ed Elena di Michele, in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in. Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico ((1))