DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3322
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ferne' Daniele, fu Tancredi, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);
Considerato che il sunnominato ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ferne' Daniele, fu Tancredi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 1029.54.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.((1))
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano. ((1))
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla
Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo,
registro n. 70, foglio n. 137. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferne' Daniele fu Tancredi (piano n. 255/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69. Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 23-26 aprile 1968, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 4/5/1968, n. 113) ha dichiarato l'illegittimito' " costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, in quanto ha incluso nell'espropriazione i terreni della "Valle Testa" sui quali il soggetto privato espropriato non aveva il diritto enfiteutico risultante dai dati catastali."
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