DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3330
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto; della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Societa' anonima agricola "Zenzalino", con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara);
Considerato che la sunnominata Societa' ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;
Considerato altresi' che la sunnominata Societa' ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta, istanza, ha, proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Societa' anonima agricola "Zenzalino", con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 713.05.30, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 501.28.51, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei terreni designati nel precedente articolo 2.
Art. 4
Il conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 211.76.79.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato, nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 145. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla Societa' anonima agricola "Zenzalino", Milano (piano n. 39/1), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla Societa' anonima agricola "Zenzalino", con sede in Milano (piano n. 39/1), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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