DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 3332
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, recante norme transitorie per il conferimento del posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Il posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui alla tabella B dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 382, e' conferito a scelta del Ministro fra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualita' necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 27. - PALLA
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