DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 3333
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
E' immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2 di diametro per mm. 5.5 di lunghezza (tipo A-bis). Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e' stabilito nella misura di L. 25 (venticinque).
Art. 2
Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie e' stabilito in L. 30 (trenta) per ogni pietrina.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla corte dei conti, addi' 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 146. - PALLA
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