DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 3335
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 15, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo di retribuzione stabilito dall'art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300.
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 147. - PALLA
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