DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3419
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di La Gala Canio fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione a nome del medesimo intestato;
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di La Gala Ganio fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza), per una, superficie di ettari 63.67.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, del terreni indicati nel precedente articolo 1.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla corte dei conti, addi' 15 gennaio 1952
Atti del Governo registro n. 69, foglio n. 58. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla Ditta La Gaia Canio fu Antonio in comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza) trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrig0azione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico
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