DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3499
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 41.37.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1))
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e dei territorio del Fucino. ((1))
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 14. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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