DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3519
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli della legge 12 maggio 1950 n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 60;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Maria fu Rodolfo, per i terreni ricadenti nel comune di Bieda (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2462, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste: Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Maria fu Rodolfo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bieda (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 95.22.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e dei territorio dei Fucino.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 36. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Luzi Maria fu Rodolfo, in comune di Bieda (provincia di Viterbo), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951. Parte di provvedimento in formato grafico
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