DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3568
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);
Viste le deliberazioni 18 ottobre 1951, n. 2338 e 27 marzo 1952, n. 2472, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 3951, n. 333;
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzi) residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 198.08.08, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
Art. 2
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo di complessivi ettari 198.08.08.
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1053
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 180. - PALLA.
Allegato 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Ortensi Geltrude fu Antonio, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la COlonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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