DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1952, n. 3600
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 31 ottobre 1952, n. 1325 e 10 luglio 1952, n. 910; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, e autorizzata la prelevazione di lire 17.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il detto esercizio finanziario: Cap. n. 127-bis (di nuova istituzione), sotto la nuova rubrica "Spese per la Conferenza I.C.A.O. per convenzione danni ai terzi"). - Fitto di locali e forniture varie per i locali - Spese di ufficio e di cancelleria, illuminazione, postali, telegrafiche e telefoniche, installazione impianti, traduzione simultanea - Spese per gli automezzi e di trasporto...................................... L. 7.500.000 Cap. n. 127-ter (di nuova istituzione). Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato................... L. 4.000.000 Cap. n. 127-quater (di nuova istituzione). Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale delle varie Amministrazioni statali addetto alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 10............... L. 3.000.000 Cap. n. 127-quinquies (di nuova istituzione). Spese di rappresentanza .......................... L. 2.500.000 -------------- Totale L. 17.000.000 ============== Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PALLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 127. - PALLA
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