DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3605
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco in Pompeo, per i terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma);
Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 245 S della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
Sono approvati piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, per i terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 448.56.50, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 461.79.00
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 128. - PALLA.
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Aloisi De Larderel Folco fu Pompeo in comune di Allumiere (provincia di Roma), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico
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