DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3635
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di De Fonseca Pimentel Clemente, fu Guglielmo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma;
Considerato che il sunnominato ha presentato ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte (dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 (della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per (escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, di sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Fonseca Pimentel Clemente, fu Guglielmo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma, per una superficie di ettari 71.14.70, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
Art. 2
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 71.14.70.
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponenti forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 153. - PALLA
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla Ditta De Fonseca Pimentel Clemente fu Guglielmo in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.