DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3636
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Viso il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Della Gherardesca Carlotta maritata Antinori, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5, della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Carlotta maritata Antinori relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 41.93.77, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
Art. 2
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita' in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 41.93.77.
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli; ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 154. - PALLA
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla Ditta Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe maritata Antinori in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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