DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3638

Type DPR
Publication 1952-12-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 39 e' 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelista, fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioachino fu Marco per i terreni ricadenti nel comune di Roma;

Vista la deliberazione 27 marzo 1952 n. 2438 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione - dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresi' che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;

Udito il parere in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nomi nata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelisti fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino, fu Marco relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma per la superficie di ettari 13.69.20, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio e autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita' in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 13.69.20.

Art. 3

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953,

Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 156. - PALLA

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla Ditta D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo - D'Orazio Paolo Antonio e Gioacchino fu Marco in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico

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