DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3720

Type DPR
Publication 1952-12-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 15 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Lacava Rosalba di Pietro maritata Petruzzelli, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residue di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata, a norma dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Lacava Rosalba di Pietro maritata Petruzzelli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di ettari 8.62.82, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato ai presente decreto.

Art. 2

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.62.82.

Art. 3

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI -- FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 21. - PALLA.

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Lacava Rosalba di Pietro, in comune di Pisticci (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico

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