LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3860
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Ente edilizio di Reggio Calabria, istituito con regio decreto 18 giugno 1914, n. 700, è soppresso. Il comune di Reggio Calabria conserva la proprietà del suo patrimonio edilizio già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita azienda. Sono trasferite in proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Le case già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostochè sia costituito. Le altre case costruite a totale carico dello stato e già gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terrà per esse una contabilità separata. Passano anche in gestione a detto Istituto, che terrà del pari per esse una contabilità separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria. Il trasferimento di proprietà degli immobili con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, è riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici. La consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente, con l'intervento dell'intendente di finanza e del presidente dell'istituto per le case popolari o di loro rappresentanti. Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari. Il comune di Reggio Calabria e l'istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case già amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1928, n. 1165 (parte 2ª, titolo 1°) in quanto applicabili.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.