DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3908
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 151, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 152, n. 1206;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societa' Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);
Considerato che la sunnominata Societa' ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societa' Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 83.11.94, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
Art. 2
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo: residuo, di complessivi ettari 83.11.94.
Art. 3
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 89. - PALLA
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Societa' Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano (S.I.A.F.), in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico
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